Obblighi di trasparenza per ASD e SSD per contributi e trasferimenti dalla P.A.

Giovedì, 18 Giugno 2020 14:45

A cura della Consulente Fiscale della FITETREC-ANTE, Dott.ssa Franca Menonna

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017) ha incluso il mondo del non profit negli obblighi di trasparenza riguardanti i rapporti economici che gli stessi enti intrattengano con la Pubblica Amministrazione (in breve, P.A.). A tale adempimento dovranno provvedere, oltre alle associazioni, anche le società sportive dilettantistiche attraverso l’opportuna evidenziazione in nota integrativa dei contributi, sovvenzioni, vantaggi e aiuti ricevuti dalla P.A., se di valore superiore o uguale a 10.000 euro: secondo il Ministero del Lavoro, il valore a cui fare riferimento è il valore complessivo delle agevolazioni ricevute dalla P.A., riferendosi “al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione”.

Gli obblighi di trasparenza di cui al comma 125 dell’art. 1, Legge n. 124/2017 devono essere assolti in relazione a tutti quei vantaggi economici rappresentati da “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura”.
Sono escluse dal presupposto oggettivo dell’adempimento tutte quelle operazioni svolte all’interno delle dinamiche di mercato ed aventi natura di controprestazione ovvero retributiva, nonché risarcitoria. Sono quindi esclusi i c.d. rapporti di fornitura ove il soggetto privato si rapporta con la PA sulla base di un rapporto bilaterale, dal quale ne derivi un “corrispettivo per una prestazione svolta” o “una retribuzione per un incarico ricevuto”. Allo stesso modo, non rientrano nell’obbligo anche tutte quelle soluzioni rivolte alle generalità delle imprese e delle società, come le misure agevolative fiscali e quelle agevolazioni/elargizioni corrisposte aventi “carattere generale”. Stante la presa di posizione del Ministero del Lavoro (circ. 11 gennaio 2019, n. 2), non si ritiene soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 124/2017 il contributo del 5 x 1000, rispondendo già a specifici obblighi pubblicitari e di rendicontazione.

Per le somme corrisposte, al fine di identificare le voci interessate, si dovrà fare riferimento al criterio di cassa, Per i valori diversi dal denaro, invece, si dovrà fare riferimento all’esercizio di ricevimento degli stessi. In presenza di entrambi i casi, si dovrà adottare un principio misto che tenga conto della cassa, per le entrate economiche, e della competenza economica, per i contributi in natura.

Sotto il profilo temporale, la disciplina sulla trasparenza contenuta all’art. 1, commi 125-129, Legge n. 124/2017 si applica con criteri parzialmente differenziati a seconda della tipologia di soggetti che hanno intrattenuto i rapporti con la PA:

-  Per le ASD, il termine di pubblicazione delle informazioni relative ai rapporti con la P.A. scade il 30 giugno dell’annualità successiva a quella di percezione del contributo e ottenimento dei vantaggi (il termine, inizialmente previsto per il 28 febbraio, è stato posticipato ad operata delle modifiche introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34). La pubblicazione può avvenire sul sito internet dell'ente o analogo portale digitale (es. social network);
-  Per le Società Sportive Dilettantistiche, il termine è legato alla presentazione (e approvazione) dei bilanci annuali e consolidati (ove previsti) dovendo le informazioni essere adeguatamente indicate nelle rispettive note integrative. A ulteriore precisazione, la rendicontazione delle somme ricevute dalle Pubbliche amministrazioni dovrà considerare la calendarizzazione annuale relativa all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), anche in presenza di soggetti con periodo amministrativo a cavallo d’anno. Pertanto, per l’ente con esercizio sociale 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, entro il 30 giugno 2020 dovranno essere caricate on line le informazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la PA nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, la sanzione pecuniaria prevista (con valore minimo sempre e comunque pari a 2.000 euro) è pari all'1% delle somme ricevute. Inoltre, secondo il disposto del comma 125-ter, viene previsto che, trascorsi novanta giorni dalla rettifica dalla segnalazione di tale inadempienza, se l’ente non si adopera al suo soddisfacimento sarà obbligato a restituire interamente la cifra precedentemente riscossa.

Da rilevare che, in caso di SSD, gli adempimenti degli obblighi informativi risentono della diversa tipologia di bilancio approvato. Pertanto, le SSD che redigono il bilancio in forma ordinaria dovranno fornire le informazioni dei rapporti con la P.A.nell’ambito delle note integrative del bilancio di esercizio; per le SSD "minori" (che redigono il bilancio in forma abbreviata o bilancio "micro") tali adempimenti dovranno essere effettuati extra-bilancio, attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali o analoghe piattaforme digitali (come social network e simili), purché liberamente accessibili dalla collettività, entro il medesimo termine degli enti associativi..

Dal punto di vista pratico, sintetizzando le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Ministero del Lavoro, l'informativa da fornire in nota integrativa può essere esposta, anche in forma tabellare, indicando:

1 - denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
2 - denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
3 - somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
4 - causale;
5 - data di incasso;
6 - importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti.